Scuola di pace, non di guerra

GAVCI

Ecco il testo del disegno di legge:

Senato della Repubblica
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Legislatura 16° – Disegno di legge n. 2609
Senato della Repubblica – DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del deputato Di Stanislao – IDV
(v. Stampato Camera n. 2596) approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2011
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

DISEGNO DI LEGGE MULTIPARTITO: IDV (Italia dei valori) – PD (Partito Democratico) – PDL (Popolo della Libertà) – Lega

Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge è finalizzata alla promozione, alla diffusione e alla crescita della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, intesa come l’insieme delle conoscenze poste alla base della condivisione consapevole dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione e dall’azione delle forse armate, nonché del valore che assumono a tal fine gli accordi sul disarmo, il controllo degli armamenti e le misure di cooperazione e di fiducia reciproca tra gli Stati.

Art. 2 (Iniziative culturali)
Nell’ambito delle attività previste per la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, di cui all’articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, le amministrazioni pubbliche possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche mediante il coinvolgimento di enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi, iniziative per la conoscenza, l’approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono in particolare rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3 (Premio nazionale per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà)
1. Il Ministero della difesa istituisce un premio nazionale annuale per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, da assegnare alle persone nonché a enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi che si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie per la promozione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
2. Il premio nazionale è conferito nella giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, di cui all’articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, dal Ministero della difesa su proposta del Comitato di cui all’articolo 4.

Art. 4 (Istituzione del Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà)
1. Presso il Ministero della difesa è istituito il Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
2. Il Comitato è formato da cinque componenti, il cui mandato ha la durata di tre anni, scelti tra personalità che si sono distinte nelle attività di promozione della cultura della difesa, della pace e della tutela dei diritti umani, nonché tra esperti e studiosi della materia.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Il Comitato è costruito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per la partecipazione al Comitato non spettano emolumenti, indennità o rimborsi di spese.
5. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
a) formulare al Ministro della difesa la proposta per la definizione del contenuto del premio nazionale di cui all’articolo 3 e per il relativo conferimento;
b) proporre il conferimento del patrocinio del Ministero della difesa alle iniziative di cui all’articolo 2 giudicate di particolare rilevanza senza corresponsione di contributi o altre forme di sostegno finanziario.
6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l’attività.

Art. 5 (Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Ministero della difesa provvede all’attribuzione del premio nazionale di cui all’art. 3 e garantisce il necessario supporto per il funzionamento del Comitato di cui all’art. 4, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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